Rito sommario di cognizione - ordinanza decisoria - impugnazione - limiti

Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 7.3.2012

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  1. Luigi Viola
     
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    Questo spazio viene attivato per discutere della sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione terza, del 7.3.2012., la cui massima così recita:
    L’articolo 702 quater c.p.c. esordisce stabilendo che: "L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione". Orbene, detta disposizione richiama così la sola ordinanza cui si riferisce il sesto comma del citato articolo 702 ter c.p.c., ossia l'ordinanza provvisoriamente esecutiva che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione: val quanto dire che la norma posta a disciplinare il procedimento di appello stabilisce con tutta evidenza che solo l'ordinanza di accoglimento del ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione possiede attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata e, pertanto, è suscettibile di impugnazione mediante appello.
     
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  2. LordRahl
     
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    A voler esser pignoli, così come fa la Corte d'Appello, si potrebbe dire che l'ordinanza viene emessa ai sensi del 5° comma e non del 6° visto che questo comma non parla dell'emissione ma degli effetti dell'ordinanza di accogliemento.
    Inoltre il 6° comma parla dell'efficacia (provvisoriamente) esecutiva. A tal proposito mi viene da osservare che, se da un lato ha poco senso parlare di efficacia esecutiva di un provvedimento di rigetto, dall'altro non credo che si possa sostenere che l'ordinanza di rigetto che condanni alle spese il ricorrente sia priva di tale efficacia.
    Altra cosa che mi viene in mente prima di andare a letto è che i procedimenti giudiziali, in genere, si concludono con una decisione che ha gli effetti del giudicato, salvo che la legge non disponga diversamente (come nel caso dell'art. 640 c.p.c.). Si potrebbe sostenere che le ordinanze 186 bis e ter sono trattate con un regime particolare (in particolare l'efficacia esecutiva, ma non il giudicato, viene sancita espressamente dalla norma) tuttavia in quei casi il processo si estingue in maniera anomala e non con quella che avrebbe dovuto essere la naturale conclusione (sentenza).
    Inoltre il 6° comma non parla dell'ordinanza di accogliemento ma, semolicemente, dell'ordinanza, ordinanza che può essere emessa ai sensi del primo comma (incompetenza), secondo comma (domanda non rientrante nella materia del 702 bis), terzo comma (ordinanza di mutamento del rito), quarto comma (separazione della riconvenzionale), quinto comma (accoglimento o rigetto). Orbene, le ordinanze sono, in genere, provvisoriamente esecutive; il sesto comma non ha fatto altro che confermare questa regola generale e l'articolo successivo ha precisato quando l'ordinanza, non solo quella di accoglimento, ma anche le altre (incompetenza, mutamento di rito, ecc) diviene cosa giudicata.
    Spero che l'ora tarda non mi abbia fatto perdere di chiarezza nell'esposizione, semmai correggo nel week end.
    In ogni caso c'è del materiale per investire il Supremo Collegio, quantomeno per evitare che, riproponendo la domanda, venga accolta la sicura eccezione di giudicato.
     
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  3. Luigi Viola
     
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    Sarebbe interessato a redigere una nota a questo provvedimento, per la rivista?
    LV
     
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  4. LordRahl
     
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    Ho un po' di timore a far delle note critiche. I miei spunti sono sensati?
    Comunque si, cerco di annotarla in questo week end.
     
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  5. LordRahl
     
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    Ho trovato una citazione di una sentenza, sempre della Corte d'Appello di Roma, che ha statuito conformemente a quella del 7 marzo 2012, ma nella mia banca dati non c'è.
    Qualcuno riesce a recuperare App. Roma 11 maggio 2011?
    Grazie.
     
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  6. seppietta
     
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    Sentenza 11 maggio 2011
    Massima redazionale

    APPELLO CIVILE - APPELLO (IN GENERE) - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - SENTENZA - IN SEDE DI PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE - STRUMENTI PROBATORI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.



    L'ammissibilità degli strumenti probatori in sede di appello contro l'ordinanza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., è limitata unicamente a quelli basilari per la decisione.



    PUBBLICAZIONE


    Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24


    La Sentenza è stata ulteriormente massimata e pubblicata in:
    Giuffré, Giurisprudenza di Merito, 2011, 11, pg. 2672

    APPELLO CIVILE - APPELLO (IN GENERE) - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE - APPLICABILITÀ.



    In sede di procedimento civile sommario di cognizione, anche nel procedimento di appello deve ritenersi operante l'art. 281-sexies c.p.c. – decisione pronunciata sulla scorta di trattazione orale.



    PUBBLICAZIONE


    Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24


    La Sentenza è stata ulteriormente massimata e pubblicata in:
    Giuffré, Giurisprudenza di Merito, 2011, 11, pg. 2672

    Documento
    Sommario












    Corte d'Appello Roma, Sezione 3 civile

    Sentenza 11 maggio 2011
    Massima redazionale

    PROCESSO DI COGNIZIONE - ISTRUZIONE DELLA CAUSA - ORDINANZA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE - PROCEDIMENTO EX ART. 186 QUATER C.P.C.



    Il giudizio di appello contro l'ordinanza di accoglimento conclusiva del procedimento sommario di cognizione è retto dalla disciplina ordinaria dell'appello, per quanto l'art. 702 quater c.p.c. nulla di diverso dispone in proposito: ciò vuol dire anzitutto che il giudizio di appello delineato dall'art. 702 quater c.p.c. rimane, come di regola, una revisio prioris istantiae fondata sulla deduzione di specifiche doglianze connotate dal requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. Sicché, se il giudice di primo grado non è incorso in errori, non è pensabile che la sua decisione debba essere ribaltata.



    PUBBLICAZIONE


    Il Sole 24 Ore, Ventiquattrore Avvocato, 2012, 3, pg. 92, annotata da F. Sirianni

    Mi spiace di integrale non trovo nulla solo massime.
     
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5 replies since 29/5/2013, 22:44   1640 views
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