Rito sommario di cognizione - ordinanza decisoria - impugnazione - limiti

Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 7.3.2012

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  1. Luigi Viola
     
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    Questo spazio viene attivato per discutere della sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione terza, del 7.3.2012., la cui massima così recita:
    L’articolo 702 quater c.p.c. esordisce stabilendo che: "L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione". Orbene, detta disposizione richiama così la sola ordinanza cui si riferisce il sesto comma del citato articolo 702 ter c.p.c., ossia l'ordinanza provvisoriamente esecutiva che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione: val quanto dire che la norma posta a disciplinare il procedimento di appello stabilisce con tutta evidenza che solo l'ordinanza di accoglimento del ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione possiede attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata e, pertanto, è suscettibile di impugnazione mediante appello.
     
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5 replies since 29/5/2013, 22:44   1640 views
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